MISURE PER LA TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO IN OCCASIONE DELLE GARE

In considerazione della indubbia rilevanza che riveste la materia in oggetto, non solo ai fini dell’indispensabile opera di prevenzione e contrasto dei fenomeni di violenza, malcostume, volgarità e discriminazione razziale e territoriale all’interno degli stadi, ma anche per la prevenzione di possibili sanzioni disciplinari in capo alle Società, invitiamo queste ultime a moltiplicare gli sforzi nelle attività di prevenzione, vigilanza, educazione e informazione rivolte ai tifosi.
In particolare:

MISURE PREVENTIVE CONTRO L’ESPOSIZIONE NEGLI STADI DI STRISCIONI INNEGGIANTI A FORME DI VIOLENZA
(Determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive n. 14 dell’8 marzo 2007 e n. 26 del 30 maggio 2012)
E’ vietato introdurre negli stadi striscioni, bandiere o qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, se non espressamente autorizzato.

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE
Gli striscioni e/o le bandiere contenenti scritte a sostegno della propria squadra potranno essere esposti negli stadi previa richiesta di autorizzazione da inoltrarsi alla società organizzatrice almeno 7 giorni prima della gara.
La domanda di autorizzazione potrà essere inoltrata con le medesime modalità anche per l'intera stagione sportiva.
Tale richiesta dovrà specificare:
- le generalità complete del richiedente;
- le dimensioni e il materiale degli striscioni/bandiere;
- il contenuto e la grafica (con relativa documentazione fotografica);
- il settore dello stadio in cui è prevista l’esposizione;
- le modalità e i tempi di attuazione delle eventuali coreografie.
Per le bandiere con i soli colori sociali della propria squadra non è necessaria l’autorizzazione.

NULLA OSTA
Il nulla osta all’esposizione dello striscione/bandiera potrà essere concesso, almeno 5 giorni prima della gara, dal Dirigente del G.O.S. o dall’Ufficio di Gabinetto del Questore, informati della richiesta dalla Società organizzatrice, a condizione che:
1. l’autore della richiesta sia identificato;
2. all’interno del gruppo identificato dal materiale esposto non siano presenti persone soggette a divieto di accesso agli impianti sportivi (Daspo);
3. non sussistano motivi ostativi né per l’ordine e la sicurezza pubblica, né per la salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza antincendio;
4. le dimensioni del materiale non siano tali da ostacolare la visuale agli altri tifosi.

NULLA OSTA PER L'INTERA STAGIONE SPORTIVA
Il nulla osta potrà essere concesso anche per l’intera stagione e revocato nel caso in cui esponenti del gruppo identificato dal materiale esposto ricevano un Daspo, commettano episodi di intemperanza o violino il Regolamento d’Uso dell’impianto.
L'elenco degli striscioni autorizzati in via definitiva per tutta la stagione negli impianti sportivi di competenza sarà reso disponibile nell'apposita area del sito dell'Osservatorio (www.osservatoriosport.interno.it). La consultazione di tale elenco consentirà di evitare che, in occasione delle trasferte, debba essere attivata, ogni volta, la procedura autorizzatoria, trattandosi di striscioni già valutati ed approvati sia nei contenuti sia nel materiale di costruzione sia nell dimensioni. In particolare:
1. il tifoso che intende portare in trasferta uno striscione già regolarmente autorizzato per tutta la stagione sportiva nel proprio impianto, dovrà darne comunicazione alla società sportiva che organizza l'evento entro le ore 19,00 del giorno antecedente la gara;
2. la società sportiva trasmetterà senza ritardo la comunicazione al responsabile del GOS per il prescritto parere, che deve intendersi acquisito qualora lo striscione sia presente effettivamente nell'albo degli striscioni o non vi siano motivi ostativi connessi alla conformazione dell'impianto;
3. ciascuno società sportiva avrà cura di informare la tifoseria ospite circa le modalità (tempi e spazi riservati) per l'apposizione degli striscioni.

CONTROLLO E INGRESSO DEL MATERIALE
L’esito della richiesta di autorizzazione dovrà essere comunicato per iscritto dalla Società organizzatrice all’interessato, corredato dalle seguenti istruzioni:
- il materiale autorizzato dovrà essere introdotto, dal varco indicato dalla società, almeno 1 ora prima dell’apertura al pubblico dei cancelli dell’impianto;
- dopo tale apertura, non sarà più consentita l’introduzione di alcun materiale (autorizzato o meno);
- gli striscioni dovranno essere affissi nello spazio indicato dalla società;
- l’esposizione di materiale non autorizzato comporterà l’immediata rimozione dello stesso e l’allontanamento dei trasgressori, con possibile applicazione del Daspo e/o revoca dell’autorizzazione all’esposizione dello striscione identificativo del gruppo di appartenenza;
- dopo il deflusso, il materiale autorizzato dovrà essere rimosso e, ove richiesto, ripresentato integralmente presso il varco indicato.

ALTRO MATERIALE INTRODOTTO
1. E’ vietato introdurre all’interno dello stadio tamburi ed altri mezzi di diffusione sonora.
2. E' inoltre vietato introdurre sistemi per l'emissione di raggi luminosi (puntatori laser) ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all'incolumità di tutti i soggetti presenti nell'impianto (Determinazione 14 del 17 marzo 2010).
3. Tutto il materiale introdotto dovrà essere sottoposto ad accurato esame selettivo, sia da parte delle Forze dell'Ordine, sia di addetti della Società ospitante.
4. I rappresentanti della Società ospitante, assistiti da appartenenti alle Forze dell’Ordine, dovranno effettuare le seguenti accurate verifiche all’interno stadio;
a) prima dell’ora fissata per l’ingresso del materiale delle tifoserie, per accertare che non vi sia già materiale introdotto clandestinamente in precedenza;
b) mezz’ora prima dell’inizio della gara per far rimuovere eventuale materiale non regolamentare introdotto ed esposto con manovre elusive dei controlli e della sorveglianza.
In particolare, si dovrà impedire l’ingresso negli stadi di:
- striscioni con parole, frasi, simboli, disegni o altro non volti ad incitare direttamente la propria squadra, ma ad offendere qualunque soggetto (Società, calciatori, dirigenti, arbitri, sostenitori, ecc.) o comunque violenti, volgari o discriminatori;
- striscioni con parole o frasi di contenuto equivoco, non immediatamente comprensibile, che potrebbero essere modificate all’interno dello stadio in messaggi di tono offensivo mediante tagli, anagrammi o trasposizioni di parole;
- striscioni, lenzuola, panni, cartoni o pannelli in bianco che potrebbero essere successivamente scritti;
- bandiere o striscioni con simboli politici, particolarmente nei casi in cui si intuisca che verrebbero usati a scopo provocatorio nei confronti di calciatori o sostenitori avversari;
- bombolette o barattoli di vernice o altro materiale atto a scrivere su carta e stoffa.

ALTRE MISURE A TUTELA DELL’ORDINE PUBBLICO E/O DEL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE GARE
Alle società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori, salvo quanto previsto dalla legislazione statale vigente (art. 12, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva).
Le società sono tenute all’osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle pubbliche autorità in materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso, nonché di ogni altra disposizione di pubblica sicurezza relativa alle gare da esse organizzate (art. 12, comma 2, Codice di Giustizia Sportiva).
Le società sono responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico sui propri campi di giuoco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio (art. 62, comma 2, NOIF).
È vietato introdurre e/o utilizzare negli stadi e negli impianti sportivi materiale pirotecnico di qualsiasi genere, strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere, disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, incitanti alla violenza o discriminatorie per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori (art 62, comma 2 bis, NOIF).
Le società hanno l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che comunque rechino molestia, dal lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere e che durante la gara si verifichino cori, grida e ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori, nonché di far rimuovere, prima che la gara abbia inizio, qualsiasi disegno o dicitura in qualunque modo esposti, recanti e-spressioni oscene, oltraggiose, minacciose, incitanti alla violenza o discriminatorie per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori (art 62, comma 3, NOIF).
Il responsabile dell’ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell’Interno, il quale rileva uno o più striscioni esposti dai tifosi, cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria costituenti fatto grave, ordina all’arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dell’assistente dell’arbitro, di non iniziare o sospendere la gara (art 62, comma 6, NOIF).
L’arbitro deve astenersi dal far iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio, anche a seguito del lancio di oggetti, dell’uso di materiale pirotecnico di qualsiasi genere o di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere (art. 64, comma 2, NOIF).
È fatto obbligo all'arbitro di astenersi dal dare inizio o dal far proseguire la gara, qualora, anche al di fuori del verificarsi dei fatti o delle situazioni previste al precedente comma, si siano introdotte nel recinto di gioco persone la cui presenza non sia consentita dalle disposizioni federali (art. 64, comma 3, NOIF).
• Sono tuttora in vigore le disposizioni del Ministero dell’Interno per cui “i signori questori dovranno impartire direttive al dirigente preposto al servizio di ordine pubblico di assumere ogni consentita iniziativa, non escluso l’ordine di sospensione ovvero di non avvio della partita, laddove il verificarsi di incidenti gravi prima del suo inizio, sia pure all’esterno o lontano dall’impianto sportivo, possa far ritenere verosimile il reiterarsi degli stessi all’interno dello stadio con conseguente esposizione a rischio degli altri spettatori, degli atleti, degli addetti allo svolgimento della gara e degli appartenenti alle forze di polizia” (CU FIGC n. 206/A del 19 aprile 2005).
Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, quando siano direttamente collegati ad altri comportamenti posti in essere all’interno dell’impianto sportivo, da uno o più dei propri sostenitori, se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone (art. 14, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva).
Le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione (art. 11, comma 3, Codice di Giustizia Sportiva), nonché per l’introduzione o utilizzazione di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza (art. 12, comma 3, Codice di Giustizia Sportiva).
Le società sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione (art. 11, comma 3, Codice di Giustizia Sportiva) o comunque oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza (art. 12, comma 3, Codice di Giustizia Sportiva).
La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione (ad eccezione di fatti o situazioni, imputabili ad accompagnatori ammessi nel recinto di gioco o sostenitori della società, che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o entrambe le società), è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art.1, comma 1, del CGS (art. 17, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva).
• Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di comportamenti discriminatori (art. 11, comma 5, Codice di Giustizia Sportiva) o di fatti violenti, anche se commessi fuori dello stadio (art. 12, comma 4, Codice di Giustizia Sportiva).

CIRCOSTANZE ESIMENTI O ATTENUANTI
La società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 11 e 12 del Codice di Giustizia Sportiva se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze (art. 13, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva):
a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo;
b) la società ha concretamente cooperato con le forze dell’ordine e le altre autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni;
c) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione;
d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti;
e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società.
La società, inoltre, può non rispondere o rispondere in forma attenuata per fatti violenti commessi dai propri sostenitori in occasione della gara se sussiste una delle circostanze di cui alle lettere a) e b) del punto precedente (art. 14, comma 5, Codice di Giustizia Sportiva).
Infine, la responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 11 e 12 del Codice di Giustizia Sportiva è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate al comma 1 dell’articolo 13 (art. 13, comma 2, Codice di Giustizia Sportiva).

STEWARDING
• In base al Decreto del Ministero dell’Interno 8/8/2007 in materia di “Stewarding”, le società organizzatrici delle competizioni sportive sono responsabili dei servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso, all’instradamento degli spettatori e alla verifica del rispetto del regolamento d’uso dell’impianto, attraverso propri addetti (gli “steward”). Tali servizi sono svolti sotto la vigilanza del Gruppo Operativo Sicurezza, nonché degli ufficiali di pubblica sicurezza designati, i quali assicurano gli interventi che richiedono l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego delle Forze di Polizia.
• Le Società sono, pertanto, invitate ad improntare tali attività alla massima cooperazione con le Forze dell’Ordine e al massimo impegno nelle attività di prevenzione dei comportamenti violenti, offensivi, discriminatori o comunque potenzialmente pericolosi, anche attraverso la diffusione all’interno dello stadio, prima dell’inizio delle gare e durante l’intervallo delle stesse, di un idoneo messaggio visivo (laddove possibile) e/o sonoro, che richiami le presenti norme e avverta il pubblico delle sanzioni previste a carico delle società in conseguenza di fatti violenti commessi dai propri sostenitori, anche fuori dallo stadio (cfr. Allegato 1, bozza di testo da personalizzare e completare a cura delle società).

VENDITA BIGLIETTI
(Determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive n. 16 del 21 febbraio 2008)
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Al fine di consentire una più efficace gestione della vendita dei biglietti, si ricorda che l’Osservatorio Nazionale sulla Manifestazioni Sportive, nelle riunioni settimanali, prenderà in esame e valuterà tutte le gare che avranno luogo dalla data della riunione sino a due settimane dopo.
Su richiesta della Lega, potranno essere oggetto di valutazione da parte dell’Osservatorio anche incontri in programma in date successive, per i quali, stante la rilevante partecipazione di pubblico attesa, si ritiene che la vendita dei biglietti debba iniziare con particolare anticipo.
Nel caso di gare per le quali siano previste restrizioni nella vendita dei biglietti, le società interessate potranno iniziare la relativa commercializzazione dei titoli solo dopo che le rispettive prefetture avranno notificato loro i provvedimenti di competenza.

BIGLIETTI AI TIFOSI OSPITI
E' ribadito la moratoria sulla vendita e/o cessione dei titoli di accesso al settore ospiti dalle ore 19.00 del giorno precedente la gara.
Di conseguenza, anche per non precludere il diritto dei singoli cittadini di assistere agli incontri di calcio ed evitare che i tifosi sprovvisti di tagliando possano giungere nella città ospitante, con riflessi negativi sotto il profilo dell'ordine pubblico, la società che organizza l'evento sportivo deve garantire la prevendita dei tagliandi di accesso per i tifosi ospiti almeno 5 giorni prima dello svolgimento della gara, avendo cura di adottare tutti gli accorgimenti volti a rendere agevole l'acquisto dei biglietti da parte dei supporter (es. vendita on-line, ovvero punti vendita nella città da cui origina la trasferta).
La mancata predisposizione di misure finalizzate a dare attuazione a quanto precede sarà considerata dall'Osservatorio alla stregua di una "carenza organizzativa" della società, ai fini dell'attribuzione di un livello di rischio all'incontro.

TESSERA DEL TIFOSO
Si richiamano tutte le società al puntuale rispetto di quanto contenuto nelle linee guida di realizzazione del programma “Tessera del Tifoso” (come da Determinazione n. 29 del 5 luglio 2010) nonchè nel Protocollo di Intesa "una tessera del tifoso per il tifoso" siglato il 21 giugno 2011. In particolare ribadiamo che:
- gli abbonamenti, anche per la stagione 2012/2013, potranno essere rilasciati solo ai possessori della tessera del tifoso. Nelle more del rilascio delle nuove tessere, potrà essere garantito un titolo provvisorio che consenta l'accesso allo stadio, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 15 agosto 2009, purchè siano soddisfatte le verifiche sui motivi ostativi e limitatamente alle prime cinque giornate di campionato.
- I biglietti per i posti destinati ai sostenitori della squadra ospite ("settore ospiti" e/o altre zone dello stadio individuate in sede di GOS) non potranno essere venduti ai residenti nella regione che origina la trasferta, fatta eccezione per quelli in posesso della tessera del tifoso. Tale misura potrà essere applicata alla provincia, in caso di squadre delle medesima regione. Le Società organizzatrici dell'evento, di concerto con il GOS, in presenza di particolari e motivate esigenze, qualora siano nelle condizioni di riservare posti dello stadio a gruppi di sostenitori della squadra ospite non fidelizzati (residenti nella regione che origina la trasferta), potranno indirizzare, non più tardi di dieci giorni prima della gara, specifica richiesta in tal senso all'Osservatorio, indicando le misure organizzative che intendono adottare.
- Le società sportive, nell'ambito della propria autonomia di impresa, sentite le rispettive Leghe, potranno altresì adottare il "voucher elettronico" di cui alle Determinazioni dell'Osservatorio n. 5 del 1° febbraio 2012 e n. 26 del 30 maggio 2012. Il Voucher non è valido per le trasferte.
Si raccomanda infine alle Società di:
- adottare specifiche politiche di agevolazione per i possessori della tessera del tifoso;
- promuovere il Programma tra i proprio sostenitori, anche attraverso la realizzazione di Servizi Clienti e Pagine Web dedicate che forniscano informazioni sull’iniziativa e i relativi vantaggi per i sottoscrittori;
- diffondere adeguato materiale informativo con tutte le notizie utili sulle modalità di funzionamento del programma, i motivi di esclusione e il trattamento dei dati personali;
-assicurare il necessario collegamento all'apposito sistema informatico per l’accertamento dei motivi ostativi al rilascio della Tessera, con le modalità previste dal Decreto del Ministro dell’Interno del 15 agosto 2009;
- garantire ai tifosi il rilascio in tempi rapidi della tessera, anche attraverso ogni accorgimento tecnologico utile allo scopo;
- prevedere al proprio interno la creazione di una specifica unità organizzativa (ufficio, dipartimento, area funzionale) dedicata ai rapporti con i tifosi- Costumer Service/Area Relazioni con i Tifosi -, per favorire un effettivo coinvolgimento dei sostenitori maggiormente fidelizzati nella vita della società stessa.
- promuovere la riqualificazione dei settori ospiti dei propri stadi.

COMUNICAZIONI AI TIFOSI
Le società sono altresì invitate a comunicare ai propri tifosi, utilizzando ogni possibile canale di diffusione, i punti vendita e/o le modalità per l’acquisto dei biglietti per le trasferte, invitando costantemente durante la stagione gli stessi a non recarsi in trasferta senza avere preventivamente acquistato il biglietto per lo stadio.
In particolare, si richiede che, in occasione di ogni partita, venga diffuso attraverso gli altoparlanti e, ove possibile, anche i display dello stadio l’annuncio destinato ai sostenitori di casa e qui riportato come Allegato 2.

PREZZO SETTORE OSPITI
Si ricorda, infine, la delibera del Consiglio di Lega del 7 febbraio 2005 che proibisce di vendere ai tifosi ospiti biglietti a prezzo maggiorato rispetto a quello applicato all’analogo settore destinato ai tifosi locali.

Cordiali saluti


IL DIRETTORE GENERALE
(Marco Brunelli)


 

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